Regolamenti per l'affidamento di lavori e forniture
Regolamento per l'affidamento da parte della SIDRA S.P.A. di lavori, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi della L. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, e di forniture e servizi ai sensi del titolo secondo della parte del D. LGS. 163/06, nonchè di concessioni di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Titolo e disposizioni generali
Art. 1)
II presente regolamento disciplina, per quanto rimesso alla S.I.D.R.A. s.p.a., le procedure di affidamento di lavori, ai sensi degli arti. 24 e 24-bis della legge 109/1994 nel testo vigente in Sicilia, e di forniture e servizi ai sensi dell'ari. 125 del d. Igs. 163/06.
Art. 2)
Costituisce principio del presente regolamento, in ogni caso, il divieto di frazionamento dei contratti allo scopo di non applicare ovvero di applicare parzialmente le disposizioni previste dalla disciplina vigente e dal presente regolamento.
Art. 3)
Resta ferma per l'aggiudicazione degli appalti la cui disciplina non è rimessa alla potestà regolamentare della SIDRA s.p.a. l'applicazione delle norme vigenti ed applicabili al tempo in cui sarà bandita la gara o sarà esperita, ove consentita, la procedura negoziata o il cottimo fiduciario.
In ogni caso le disposizioni del presente regolamento che dovessero divenire incompatibili con disposizioni legislative o regolamentari la cui applicabilità sia sopraggiunta dovranno intendersi automaticamente sostituite, modificate o abrogate, salva ogni diversa previsione della disciplina sopraggiunta. Resta fermo il potere della SIDRA s.p.a. di modificare in ogni tempo il presente regolamento, anche per adeguarlo alle disposizioni legislative o regolamentari sopraggiunte.
Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali che disciplinano la materia.
Titolo II appalto di lavori
Sezione I
Pubblici incanti
Art 4)
L'affidamento di appalti pubblici di lavori di cui alla presente sezione ha luogo mediante pubblico incanto.
D criterio di aggiudicazione di cui alla presente sezione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in termini di ribasso percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta. Per la valutazione dell'anomalia delle offerte si applicherà il criterio di esclusione automatica di cui all'art. 21, co. Ibis, L. 109/94 nel testo recepito con la L. Reg. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5)
Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento degli appalti di lavori di cui al presente regolamento:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e)i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; d) le associazioni temporanee di concorrenti costituite dai soggetti di cui alle lett. a) b) e e), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo.
E tuttavia consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti che intendano costituirsi in associazione temporanea anche se l'associazione temporanea non sia stata ancora costituita; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 Cod. Civ., costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), e e), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter cod. civ. .
È consentita la presentazione di offerte da parte di concorrenti che intendano costituirsi in consorzio, anche se il consorzio non sia stato ancora costituito; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (geie), ai sensi del D. Lgs. N. 240/91.
Art. 6)
E' in ogni caso fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
Non possono partecipare alla medesima gara soggetti che si trovino tra loro in situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod.civ. I consorzi di cui al precedente art. 4), lettere b) e e), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
È vietata l'associazione in partecipazione.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui al precedente art. 4), lettere d) ed e) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Art. 7)
Le procedure di affidamento di appalti di lavori di cui alla presente sezione debbono essere oggetto di adeguata pubblicità; a tal fine dovrà essere pubblicato avviso del relativo bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su almeno un periodico a diffusione regionale almeno ventuno giorni prima di quello fissato per la gara.
Art. 8)
Ai fini della partecipazione alle procedure di cui alla presente sezione i concorrenti debbono essere in possesso dei requisiti generali, nonché di quelli di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria stabiliti, in conformità alla disciplina vigente, nel bando di gara e/o nella lettera invito.
Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni ostative previste dall'ari. 75 D.P.R. n.554/99 o che versino in situazione di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 9)
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché il mancato possesso o la mancata dimostrazione di requisiti di idoneità dichiarati ai fini della partecipazione alle gare ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI GEI EN 45000 e della serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI GEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatali, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Sezione II Procedure negoziate
Art. 10)
E' ammesso l'affidamento dei lavori a trattativa privata, senza previa pubblicazione di bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) lavori di importo complessivo non superiore ad Euro 150.000, con le modalità di cui all'art. 11, co. 1 °;
b) lavori di importo complessivo compreso tra Euro 150.000 ed Euro 400.000, con le modalità di cui all'art. 11, co. 2°;
e)lavori di importo complessivo anche superiore ad Euro 400.000, con le modalità di cui all'art. 11 co. 1°, quando una precedente gara
sia andata deserta o vi siano fondate e motivate ragioni per ritenere che ove si sperimentasse andrebbe deserta; ovvero nel caso di
lavori la cui urgenza sia tale da non consentire l'indugio dell'incanto e, in genere, in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali
circostanze per le quali non possano utilmente seguirsi le forme previste per il pubblico incanto.
Art. 11)
La trattativa privata verrà esperita mediante gara informale alla quale devono essere invitati, di norma, almeno sei soggetti ricompresi nell'albo delle ditte di fiducia relativo alla categoria di lavori di che trattasi. Nei casi di cui al precedente art. 10 lettera b),
ferma restando ogni altra modalità di svolgimento della procedura negoziata prevista dal presente regolamento, l'invito alla gara informale deve essere esteso a tutte le ditte ricomprese nel medesimo albo, o almeno a venti di esse ove il numero dei soggetti inseriti nell'albo sia superiore.
Per la scelta dei soggetti da invitare, ove circostanze particolari non impongano che tale scelta debba riguardare soggetti determinati tra quelli inseriti nell'albo, sarà seguito un criterio di rotazione, per assicurare una uniforme possibilità di contrattare a tutte le
imprese inserite nell'albo medesimo; in ogni caso, però, tra i sei concorrenti da invitare potrà essere ricompresa, in deroga al criterio di rotazione, la ditta che ha eseguito o ha da ultimo in corso di esecuzione lavori similari.
In parziale deroga alle disposizioni che precedono, per i lavori che consistano nel ripristino o nella manutenzione ordinaria e straordinaria di opere già esistenti e funzionanti nonché per l'esecuzione di nuovi allacciamenti di utenza, l'affidamento a trattativa privata che sia stato disposto nel caso di cui alla lettera a) e b) del precedente art. 10 può essere rinnovato per una sola
volta ed entro il limite di ulteriori Euro 150.000 direttamente a favore del medesimo soggetto affidatario. La lettera invito alla trattativa privata dovrà prevedere un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate non inferiore a giorni
dieci.
Art 12)
Costituirà prova del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-fìnanziari e tecnico-organizzativi indispensabili per l'assunzione del relativo appalto l'inserimento dell'impresa invitata nell'albo delle ditte di fiducia, soggetto a revisione periodica, salvo in ogni caso il potere della stazione appaltante di verificare in ogni tempo la persistenza dei requisiti che avevano dato luogo all'inserimento nell'albo. A tale proposito, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara informale, le ditte invitate dovranno semplicemente dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la persistenza dei requisiti posseduti al momento di inserimento nell'albo, salvo sempre il potere della stazione appaltante di procedere a verifica.
Nelle more dell'istituzione del nuovo albo delle ditte di fiducia, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo con riferimento all'albo in vigore al momento di approvazione del presente regolamento, la SDDRA si riserva di richiedere ai concorrenti invitati la produzione di eventuali dichiarazioni o certificazioni ulteriori a comprova del possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'appalto.
Titolo III
Esecuzione dei lavori in economia
Art. 13)
Possono essere eseguiti in economia, fino all'importo complessivo di Euro 200.000, i seguenti lavori:
a) manutenzione ordinaria, straordinaria, potenziamento e riparazione di opere ed impianti;
b) installazione di segnaletica;
e) interventi non programmabili in sede di sicurezza;
d) lavori di ogni specie la cui esecuzione non può essere differita dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
e) lavori necessari per il completamento di opere o impianti in seguito alla risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente in tutti i casi in cui vi sia necessità ed urgenza al completamento dei lavori.
Art. 14)
L'esecuzione dei lavori in economia può avere luogo in amministrazione diretta; in tale ipotesi la SIDRA s.p.a. organizza ed esegue i
lavori utilizzando mezzi e personale propri, ovvero personale a tal fine assunto.
Art. 15)
L'esecuzione in economia può avvenire anche per cottimi; in tale ipotesi la SIDRA s.p.a. richiede ed acquisisce di norma almeno cinque preventivi e negozia con uno o più dei soggetti offerenti le condizioni del contratto. La lettera di invito contiene, fra l'altro, l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori. I soggetti da invitare sono prescelti all'interno dell'albo delle ditte di fiducia di cui al precedente art. 11, con le modalità ed i criteri ivi descritti. Nel corso del medesimo anno solare non possono essere affidati ad uno stesso soggetto cottimi per un importo superiore ad Euro 300.000,00.
Art. 16)
In deroga a quanto stabilito all'articolo precedente, per i lavori di importo complessivo fino ad Euro 40.000,00 è possibile procedere ad un affidamento in cottimo diretto, fermo restando l'obbligo di rispetto del principio di rotazione e salvi i casi in cuitale principio non possa applicarsi per particolari circostanze.
Nel corso del medesimo anno solare non possono essere affidati ai sensi del presente articolo ad uno stesso soggetto cottimi per un importo superiore ad Euro 50.000.
In parziale deroga alle disposizioni che precedono l'affidamento in cottimo diretto è consentito fino al limite di Euro 150.000 nel caso di lavori per la cui esecuzione non siano inserite nel relativo albo delle ditte di fiducia altre ditte diverse dall'affidatario, ovvero tutte le altre ditte inserite, sebbene regolarmente invitate ai sensi del precedente art. 15), non abbiano fatto pervenire alcun preventivo.
Art 17)
L'esecuzione dei lavori in economia ha luogo sulla base della seguente documentazione:
a) computo metrico estimativo dei lavori e delle prestazioni necessarie al compimento dell'intervento con l'indicazione della
spesa presunta dei lavori e delle somme a disposizione del committente;
b) relazione contenente una breve descrizione dell'intervento previsto, nonché l'indicazione delle modalità di aggiudicazione;
e) schema di foglio di patti e condizioni, nel caso sia previsto di eseguire i lavori mediante cottimo.
Gli elaborati di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente per materia prima
dell'avvio della procedura. Del visto si da atto in calce agli elaborati stessi.
Titolo IV
Appalti di servizi e forniture
Art. 18)
Per l'affidamento di appalti di servizi e forniture soggetti alla disciplina del presente Regolamento si applicano, le disposizioni di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06, e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Titolo II.
Titolo V
Forniture e servizi in economia
Art 19)
L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata in amministrazione diretta e a cottimo.
Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
Art.20)
Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino all'importo di Euro 211.000. Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del d. Lgs. 163/06, con lo stesso meccanismo di adeguamento
previsto dall'articolo 248 del D.Lgs. Nessuna prestazione forniture o servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della S.I.D.R.A. s.p.a., oltre ai casi già individuati dall'ari. 125 del d. Lgs. 163/06, è ammessa in relazione ai seguenti oggetti:
a) acquisti di impianti e attività necessari per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;
b) acquisti necessari per l'adeguamento dei beni e degli impianti alle prescrizioni e alle norme in materia di sicurezza,
antincendio, di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, di antinquinamento e di tutela ambientale in genere;
e) pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle aree e degli spazi del committente;
d) acquisto di materie prime, materiali, ricambi, attrezzi e utensili, indumenti;
e) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e tendaggi; nonché acquisto di accessori e parti di ricambio relativi;
f) collaudi dei materiali, analisi chimiche e merceologiche, nonché acquisto e manutenzione delle attrezzature per i
laboratori tecnici di collaudo;
g) acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi televisivi, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini
e di altri mezzi di trasmissione;
h) acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi di trasmissione, riproduzione ed elaborazione dati, degli
accessori e delle parti di ricambio relativi, nonché assistenza e manutenzione dell'hardware e del software;
i) acquisto di buoni pasto;
1) inserzione di avvisi, comunicazioni e bandi di gara;
m) acquisto di carta e cartonaggio, cancelleria e stampanti;
n) trasporti, spedizioni, noli e relative assicurazioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi;
o) acquisto di buoni pasto;
p) acquisto, rilegatura dei libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere
e abbonamento
a periodici ed agenzie di informazione;
q) acquisto di materiale fotografico e topografico, manutenzione di materiali e oggetti vari per disegni, lavori di stampa
e di riproduzione
fotografica, cianografica, meccanografica e magnetica di disegni;
r) consulenze e perizie tecniche per particolari ed urgenti esigenze relative a strutture ed impianti;
s) partecipazione a convegni, seminali, congressi e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
t) espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
u) attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela;
v) attività di rappresentanza del committente;
z) asportazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, entro il limite massimo di ciascuna spesa di Euro 20.000,00.
Il ricorso al sistema di spese in economia nei limiti di importo di cui al presente tìtolo è, inoltre, consentito nelle seguenti ipotesi:
aa) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, in rutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario o conveniente ai fini di ottenere la prestazione nei tempi programmati;
bb) completamento delle prestazioni non previste nell'originario contratto tutt'ora in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
cc) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
dd) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art.21)
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglia di 211.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tratti dall'albo delle ditte di fiducia, cui venga sottoposta lettera di invito a presentare preventivi, contenente le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto delle prestazioni;
b) le eventuali garanzie e le relative modalità di prestazione;
e) le caratteristiche tecniche;
d) la qualità e le modalità di esecuzione;
e) i prezzi.
Art 22)
II cottimo può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale la Committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.
Art. 23)
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Art24)
L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
Art. 25)
I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati dal presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'ari. 125 d. Igs. 163/06, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dallo stesso Codice dei contratti pubblici.
Titolo VI
Concessione di lavori pubblici
Art. 26)
La concessioni di lavori pubblici ( vedi art.3, comma 11 del Dlegislativo 163/2006 ed art.19, comma 6, della L.R. 7/2002 w s.m.i. )
riguardanti " settori speciali ", di importo inferiore alla soglia comunitaria ( vedi art. 238 del D.Legislativo 163/2006 ), sono regolamentate
dal comma 2 dell'art.142 ( e, quindi, dall'art. 27 del D. Legislativo 163/2006 ) nonché dall'art. 19 della L.R. 7/2002 e s.m.i.