Regolamento Istituzione Albo Ditte di Fiducia
Regolamento per l'istituzione dell'Albo delle ditte di fiducia della SIDRA S.P.A. ai fini del conferimento di appalti di lavori, forniture e servizi con procedura negoziata o a cottimo fiduciario
Art. 1
È istituito l'albo delle imprese di fiducia della SIDRA s.p.a. per l'affidamento di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata o a cottimo fiduciario.
Art. 2
L'albo delle imprese di fiducia è diviso in sezioni.
Sono iscritte all'albo con le modalità stabilite dal presente regolamento, anche in differenti sezioni, le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento che ne facciano richiesta.
Le imprese iscritte all'albo possono assumere lavori, forniture o servizi corrispondenti ai settori ed alle sezioni nelle quali sono iscritte, per categorie e nei limiti di importo per i quali possiedono i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa all'uopo richiesti.
Art. 3
L'albo delle imprese di fiducia è suddiviso nei seguenti settori :
1) settore I : lavori di importo complessivo fino ad € 150.000;
2) settore II : lavori di importo complessivo superiore ad € 150.000;
3) settore III : forniture di beni;
4) settore IV : forniture di servizi.
Nell'ambito di ciascun settore potranno essere istituite con i bandi di cui al comma successivo speciali sezioni relative a lavori o forniture di beni o servizi di particolare natura.
La prima formazione dell'albo, per i settori e le relative sezioni che verranno istituite, sarà disciplinata con appositi bandi, nei quali verranno indicati, oltre alle modalità di presentazione delle relative domande di iscrizione, anche i requisiti occorrenti, tenendo conto di quelli previsti negli articoli seguenti.
I bandi potranno prevedere per l'iscrizione nelle sezioni speciali il possesso di requisiti ulteriori e particolari rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
I
n ogni caso in cui debba procedersi alla revisione dei requisiti per l'iscrizione nell'albo e/o nelle sezioni speciali, si procederà alla pubblicazione di apposito bando, dandone avviso a tutte le ditte che risultano iscritte.
Dopo la prima formazione dell'albo le modalità ed i requisiti per ottenere l'iscrizione a norma del successivo art. 8) comma 3° rimarranno disciplinati dalle disposizioni dell'ultimo bando pubblicato.
Art. 4
Nel settore I, fermo restando il possesso degli altri requisiti d'ordine generale previsti dal presente regolamento, possono essere iscritte le imprese in possesso dell'iscrizione da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, senza necessità di alcun altro requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; per tutte le altre imprese non rientranti nelle precedenti fattispecie i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1 lett. a), del D.P.R. n. 34/2000 ridotti alla metà.
I richiedenti sono iscritti per le specializzazioni risultanti dalla documentazione prodotta.
Art. 5
Nel settore II, fermo restando il possesso degli altri requisiti d'ordine generale previsti dal presente regolamento, possono essere iscritte le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da una SOA in corso di validità almeno per la classifica I (fino ad € 258.228).
Le imprese iscritte possono in ogni caso assumere lavori nei limiti della classifica posseduta aumentata di un quinto e relativi alle categorie di lavori per le quali sono qualificate.
Art. 6
Nei settori III e IV, fermo restando il possesso degli altri requisiti d'ordine generale previsti dal presente regolamento, possono essere iscritte le imprese in possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi precedenti la domanda di iscrizione non inferiore ad € 400.000 ed iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le imprese iscritte possono comunque assumere forniture di beni e servizi relative alle categorie di attività per le quali risultano iscritte alla C.C.I.A.A.
Art. 7
Fermo quanto previsto all'art. 3), per ottenere l'iscrizione nell'albo ai sensi del successivo art. 8) co. 3° i richiedenti dovranno presentare istanza alla SIDRA s.p.a. corredandola con i documenti e certificati seguenti:
1) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti ai precedenti articoli 4), 5) e 6) per l'iscrizione nei diversi settori dell'albo;
2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta nonché i nominativi di tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza e/o aventi carica di direttori tecnici; detto certificato deve altresì attestare che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo od equivalente;
3) certificato della cancelleria del Tribunale competente - sezione fallimentare - , dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto e che non è stata presentata domanda di concordato preventivo;
4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
5) ogni altro documento occorrente per la dimostrazione dei requisiti particolari che sia previsto nel bando relativo alla formazione del settore o della sezione speciale dell'albo in cui è richiesta l'iscrizione.
Poichè prima di consentire l'iscrizione deve essere inoltre acquisita la certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, ogni interessato potrà presentare detta certificazione a sua iniziativa.
Art. 8
L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo in ogni momento dell'anno.
A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica presentate dagli interessati saranno esitate dalla SIDRA s.p.a. entro il termine di giorni sessanta dalla presentazione, semprechè corredate della documentazione occorrente e previa acquisizione della certificazione ex art. 10 sexies L. n. 575/1965.
Le imprese già iscritte non sono tenute a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione, fermo restando però il potere della SIDRA s.p.a. di procedere in ogni tempo ad una verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione in capo alle stesse.
Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 10 del presente regolamento.
Art. 9
L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio;
3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione di lavori, forniture o servizi; ovvero siano stati emanati durante l'esecuzione dell'appalto un numero di due o più ordini di servizio, anche se successivamente rispettati;
4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la SIDRA s.p.a.;
5) negligenza nell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi o ritardo dell'esecuzione degli stessi;
6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 8.
La sospensione disposta nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) ha durata per tutto il periodo in cui rimangono in corso le procedure, i procedimenti o gli accertamenti relativi; nei casi di cui ai numeri 4), 5) 6) e 7), invece, la durata della sospensione viene determinata con il provvedimento che la dispone.
8) l'impresa abbia violato le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di subappalto, e più segnatamente quando abbia concesso anche parte delle opere contrattuali in subappalto senza la preventiva autorizzazione della Sidra e/o senza le cautele di legge.
Art. 10
Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori, forniture o servizi;
2) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
5) domanda di cancellazione all'albo;
6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo precedente;
Art. 11
I provvedimenti di cui agli artt. 9) e 10) sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni per le sue deduzioni.
In ogni caso non è consentito invitare a presentare offerta o preventivo o affidare lavori, forniture o servizi a ditte nei cui confronti sia in corso un procedimento per la sospensione o per la cancellazione dall'albo.
NORMA TRANSITORIA
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione.
Nelle more della prima formazione dell'albo, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con procedura negoziata od in economia e per ogni altra ipotesi nella quale sia necessaria l'utilizzazione dell'albo delle ditte di fiducia continuerà ad avere efficacia l'albo previgente.